Una domanda ricorrente a cui un consulente del lavoro deve spesso rispondere riguarda la differenza tra il lavoro a chiamata e le cosiddetto PrestO, ovvero l’ex voucher: “Qual è la scelta migliore?”. La domanda arriva in particolar modo dalle aziende che hanno bisogno di una prestazione di lavoro occasionale o intermittente.
Prima di analizzarne le caratteristiche e confrontarle facciamo una breve presentazione di entrambe le soluzioni:
- E’ possibile ricorrere al lavoro a chiamata (intermittente) in alcuni casi dettati dalla legge: per le esigenze individuate dai contratti collettivi per soggetti di età inferiore a 24 anni oppure di età superiore ai 55 anni; in assenza di queste due condizioni il lavoro a chiamata può essere sempre comunque utilizzato alle condizioni previste dalla tabella allegata al D. n. 2657 del 1923
- E’ possibile ricorrere al nuovo contratto di prestazioni occasionali, le cosiddetto PrestO, per tutti i datori di lavoro (escluse pubbliche amministrazioni) con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato e con le seguenti condizioni economiche: prestatori a compensi di importo non superiore ai 5.000 euro; utilizzatori a compensi di importo non superiore ai 2.500 euro. Questo tipo di prestazione non può essere utilizzata per il settore agricolo, edile e lapideo.
Anche il metodo di utilizzo è diverso:
- Per l’utilizzo del lavoro a chiamata è necessaria una vera e propria assunzione e il lavoratore sarà considerato, durante il periodo della chiamata, un lavoratore subordinato a tutti gli effetti. Verrà quindi elaborata una busta paga, matureranno ratei di eventuali mensilità aggiuntive, maturerà il TFR e verrà pagata la contribuzione tramite F24.
- Per l’utilizzo del contratto di prestazione occasionale l’azienda e il prestatore dovranno registrarsi sull’apposita piattaforma Inps. Successivamente, tramite F23, l’azienda dovrà versare (in anticipo di 15 giorni rispetto alla prestazione) quanto dovuto ai fini della prestazione, e denunciare il periodo della prestazione almeno 60 minuti prima della stessa. Sarà l’Inps poi ad erogare quanto dovuto al prestatore.
Quali, in sintesi, i vantaggi del lavoro a chiamata rispetto alle PrestO?
- Nel lavoro a chiamata la retribuzione oraria è legata alla mansione effettivamente svolta dal lavoratore sulla base di quanto stabilito dal relativo Contratto Collettivo. Nelle PrestO il compenso lordo è fisso ed è pari a euro 12,41/ora. Inoltre nelle PrestO il compenso minimo non può essere inferiore a quattro ore di lavoro, sia che siano effettivamente lavorate sia che non lo siano.
- Nel lavoro a chiamata vige il limite di 400 giornate di lavoro nel triennio mobile. Fermo restando che per i settori turismo, spettacolo e pubblici esercizi non è previsto alcun limite. Nelle PrestO non possono essere superate le 280 ore per ciascun lavoratore.
- Nel lavoro a chiamata non è previsto alcun limite dimensionale del datore di lavoro. Nelle PrestO vige il limite massimo di 5 lavoratori a tempo indeterminato.
- Inoltre, contrariamente a quanto previsto per le PrestO, il lavoro a chiamata rientra nel novero dei contratti di lavoro subordinato, prevedendo quindi tutte le garanzie tipiche di un “normale” rapporto di lavoro: contribuzione ai fini pensionistici e NASPI, assicurazione contro gli infortuni, maturazione di ferie, ROL , mensilità aggiuntive e TFR.
Risulta pertanto evidente come il contratto di lavoro a chiamata sia l’unica possibilità che coniuga esigenze di flessibilità delle aziende e garanzie previdenziali e assistenziali per i lavoratori.
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CAMPO DI APPLICAZIONE |
COSTO AZIENDA |
LIMITI |
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Lavoratore |
Datore di lavoro |
Durata |
Compensi |
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Lavoro a chiamata |
Soggetti con:
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Retribuzione oraria variabile, secondo quanto stabilito dal contratto |
400 giornate nel triennio oppure nessun limite per le attività esenti
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Nessun limite
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I due requisiti sono tra loro
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PrestO |
Non deve sussistere alcun rapporto di
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Aziende che impiegano massimo 5 |
€
Per prestazioni di durata inferiore € |
280 ore per ciascun |
€ 2500,00 lordi in favore
€ 5000,00 lordi in favore della totalità dei prestatori |