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Lavoro a chiamata: i settori di riferimento e le mansioni

giovedì, Gen 02

In una economia sempre più votata alla flessibilità nel mondo del lavoro, in taluni settori il lavoro a chiamata (o intermittente) rappresenta l’unica forma economicamente e operativamente sostenibile e valida per le aziende che hanno un fabbisogno di personale periodico.

A titolo esemplificativo, le mansioni per le quali la legge ne consente il ricorso sono:

  • Camerieri, personale di cucina e personale di servizio
  • Impiegati di albergo che hanno rapporti con la clientela: addetti al ricevimento, cassieri, interpreti
  • Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque termali, compreso il personale addetto ai servizi di salvataggio
  • Personale addetto ai trasporti di persone e di merci
  • Commessi di negozio
  • Addetto all’inventario, con incarico di conteggio di prodotti e colli
  • Necrofori e portantini addetti ai servizi funebri
  • Impiegati in aziende dello spettacolo in attività integrate nell’evento (es. controlli luci, casse acustiche, microfoni..)
  • Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna

Il ricorso al lavoro a chiamata, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, è consentito per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro in un triennio mobile. Per il monitoraggio e il calcolo di tale limite sarà necessario verificare, nei tre anni precedenti l’ultima prestazione, quante giornate è stato impiegato il lavoratore.

Ad esempio, prendiamo il caso di un lavoratore assunto con il medesimo datore di lavoro con più contratti di lavoro a chiamata: dal 01/02/2017 al 30/08/2018; dal 01/10/2018 al 31/03/2019 e infine dal 01/05/2019 al 31/12/2019. Nel momento in cui il datore di lavoro effettua una chiamata dal 14/12/2019 al 15/12/2019, il datore dovrà verificare quante giornate sono state già prestate dal lavoratore nell’intervallo temporale compreso tra il  14/12/2019 al 14/12/2016 (triennio precedente).

Se si oltrepassa la soglia delle 400 giornate, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.

Fanno eccezione a tale limite i settori TURISMO, SPETTACOLO e PUBBLICI ESERCIZI, che tradizionalmente si caratterizzano, in modo strutturale, da produzioni a carattere intermittente e discontinuo.

Con Interpello n° 26 del 07 Novembre 2014 il Ministero chiarisce quali sono i datori di lavoro interessati da tale eccezione:

– iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;

– quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.

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