In una economia sempre più votata alla flessibilità nel mondo del lavoro, in taluni settori il lavoro a chiamata (o intermittente) rappresenta l’unica forma economicamente e operativamente sostenibile e valida per le aziende che hanno un fabbisogno di personale periodico.
A titolo esemplificativo, le mansioni per le quali la legge ne consente il ricorso sono:
- Camerieri, personale di cucina e personale di servizio
- Impiegati di albergo che hanno rapporti con la clientela: addetti al ricevimento, cassieri, interpreti
- Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque termali, compreso il personale addetto ai servizi di salvataggio
- Personale addetto ai trasporti di persone e di merci
- Commessi di negozio
- Addetto all’inventario, con incarico di conteggio di prodotti e colli
- Necrofori e portantini addetti ai servizi funebri
- Impiegati in aziende dello spettacolo in attività integrate nell’evento (es. controlli luci, casse acustiche, microfoni..)
- Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna
Il ricorso al lavoro a chiamata, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, è consentito per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro in un triennio mobile. Per il monitoraggio e il calcolo di tale limite sarà necessario verificare, nei tre anni precedenti l’ultima prestazione, quante giornate è stato impiegato il lavoratore.
Ad esempio, prendiamo il caso di un lavoratore assunto con il medesimo datore di lavoro con più contratti di lavoro a chiamata: dal 01/02/2017 al 30/08/2018; dal 01/10/2018 al 31/03/2019 e infine dal 01/05/2019 al 31/12/2019. Nel momento in cui il datore di lavoro effettua una chiamata dal 14/12/2019 al 15/12/2019, il datore dovrà verificare quante giornate sono state già prestate dal lavoratore nell’intervallo temporale compreso tra il 14/12/2019 al 14/12/2016 (triennio precedente).
Se si oltrepassa la soglia delle 400 giornate, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato dalla data del superamento.
Fanno eccezione a tale limite i settori TURISMO, SPETTACOLO e PUBBLICI ESERCIZI, che tradizionalmente si caratterizzano, in modo strutturale, da produzioni a carattere intermittente e discontinuo.
Con Interpello n° 26 del 07 Novembre 2014 il Ministero chiarisce quali sono i datori di lavoro interessati da tale eccezione:
– iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
– quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi.